Sanità: nuovi obblighi per gli apicoltori

Il 15 giugno è entrato in vigore il Decreto I&R 

E’ in vigore il Manuale Operativo per la Gestione del Sistema I&R (Identificazione e Registrazione).

Sostanzialmente lo possiamo definire un atto dovuto.

Si tratta, infatti, dell’attuazione di una norma di recepimento (art.23, comma 1, decreto legislativo 5 agosto 2022, n.134) del Regolamento (UE) 2016/429.

Va preliminarmente chiarito che non è un provvedimento che riguarda le api; interessa anche le api, ma si applica a tutti gli animali detenuti dall’uomo, di qualsiasi specie, invertebrati e vertebrati.

Detto che la tracciabilità delle movimentazioni degli animali, così come altri principi di sanità animale che sono contenuti del nuovo quadro normativo, sono condivisibili in linea di principio, si deve anche chiarire che la rigida interpretazione del Regolamento comunitario utilizzata dai tecnici del MinSalute che hanno redatto il Manuale, lascia non poco perplessi.

Intanto per due principi di base.

Ancora una volta, gli apicoltori italiani dovranno subire regole molto rigide e complesse, alle quali i colleghi europei non saranno sottoposti, grazie ad una interpretazione più flessibile, data dagli altri Stati membri, delle indicazioni di Bruxelles. Cioè gli altri Stati membri nel recepire il Regolamento, almeno per quanto riguarda l’applicazione al settore apistico, ci sono andati molto più leggeri.

Il secondo principio è che il legislatore ha inteso redigere un documento unico, valido per tutto e per tutti, da applicare alle vacche come alle api, senza tenere conto che esistono differenze strutturali macroscopiche tra i vari settori e tra i vari animali presenti in Italia. Le api, poi, in questo contesto rappresentano un unicum assoluto.

Qual’è il risultato?

Che gli apicoltori, dal 15 giugno u.d., data di entrata in vigore del Manuale Operativo per la Gestione del Sistema I&R (Ministero della salute DM 7 marzo 2023 – Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali – GU SG n.113  del 16/05/2023), dovranno rispettare un quadro normativo che prevede nuovi obblighi, alcuni dei quali davvero complicati da rispettare.

Poco serve la considerazione che è previsto un sostanziale periodo di transizione, di 180 giorni dalla entrata in vigore del Manuale, durante i quali le autorità competenti dovranno provvedere al completamento degli adempimenti necessari per la piena operatività delle norme.

Tutte le associazioni del mondo apistico si sono attività per proporre modifiche ed attenuazioni delle nuove regole. Va detto, purtroppo, ad oggi, senza ottenere risultati significativi. In particolare, lo scorso 6 marzo, una delegazione di Miele in Cooperativa, guidata da Riccardo Babini (Associazione Romagnola Apicoltori) e da Pietro Miliffi (Associazione Forlivese Apicoltori) è stata ricevuta dal sottosegretario di Stato, on.Gemmato, che ha la delega del Governo a trattare la materia. In tale occasione, sono state ribadite tutte le perplessità del mondo apistico. Dall’altra parte, quella Ministeriale, c’è stato ascolto, ma una sorta di immobilismo concreto nel dare risposte. Il dialogo, con grande fatica, è aperto e ….  “spes ultima dea”.

Per lasciare traccia di ciò che abbiamo richiesto, abbiamo anche inviato al Ministero un documento dettagliato, in data 6 marzo, d’intesa con la FAI Federazione Apicoltori, per dare maggiore forza alla richiesta.

Tra le principali novità introdotte con il Manuale, quella che preoccupa maggiormente, è la disposizione che prevede l’obbligo di registrazione delle movimentazioni di tutto il materiale apistico (favi di covata e celle reali comprese). Impossibilità di effettuare controlli sul rispetto della norma e, soprattutto, una onerosa complessità necessaria per ottemperare in maniera puntuale, a fronte di una scarsissima significatività dal punto di vista sanitario, rendono questi obblighi particolarmente invisi a chi, quotidianamente, è impegnato a condurre i propri alveari e si aspetta, con l’introduzione delle nuove tecnologie, un alleggerimento degli adempimenti burocratici a proprio carico, non certamente un aggravio di compiti che, nel loro insieme, incidono pesantemente sulla capacità di competere delle aziende. Non bisogna mai dimenticare, infatti, che ogni nuovo adempimento, ogni nuovo obbligo, si traducono in costi, magari nascosti, ma che alla fine incidono sul bilancio finale delle aziende.

A nulla servono le rassicurazioni che provengono da fonti ministeriali che asseriscono che ci saranno oggettivi vantaggi derivanti dalla digitalizzazione degli adempimenti. Sul tema delle registrazioni di favi di covata e di celle reali, invero, è davvero difficile immaginare quali possano essere gli oggettivi vantaggi.

Ulteriore motivo di preoccupazione è dato dalla opacità del testo, che in più di un aspetto è lacunoso e poco chiaro, ed apre la porta ad interpretazioni soggettive che potrebbero provocare un’applicazione disomogenea della norma sul territorio nazionale. Aggiungendo motivo di preoccupazione ulteriore.

Qualche chiarimento il Ministero ha provato a darlo, proprio recentemente.

In una nota ha ben specificato, ad esempio, che per l’apertura di nuovi apiari di apicoltori già censiti in BDN, non sarà necessaria la SCIA, come qualcuno, un po’ frettolosamente, per la verità, aveva denunciato. Lo stesso Ministero, nella nota medesima, ha confermato che l’apicoltura è attività senza terra, e quindi in BDN non saranno richiesti né i dati catastali del terreno e né la superficie destinata agli animali. Anzi, è stato chiarito che quella strana voce,  che all’improvviso è comparsa nella schermata relativa alla apertura di nuovi apiari, la capacità dello stabilimento, che tanto ha fatto discutere gli apicoltori, non è altro che il numero di alveari che l’apicoltore intende allevare. Tale voce, e questo è un passaggio da non sottovalutare per le implicazioni che può provocare, verrà utilizzata per definire l’orientamento produttivo (per esempio l’orientamento familiare piuttosto che produttivo).

Curiosa, invece, l’indicazione sulle nuove caratteristiche del cartello identificativo degli apiari. Il Manuale precisa che comunque i nuovi cartelli vanno applicato esclusivamente negli apiari che sono stati aperti successivamente all’entrata in vigore del Manuale.

Infine, non va sottovalutata la forte preoccupazione degli apicoltori sul cattivo funzionamento della BDN (ulteriore novità introdotta è che non esiste più la BDA – Banca Dati Apistica ma solo la BDN – Banca Dati Nazionali, che rappresenta un ulteriore segnale di omologazione del settore apistico al settore zootecnico generale), troppo spesso in tilt quando si tratta di introdurre novità e con ancora troppe falle che espongono il sistema ad errori ed omissioni che non facilitano il dialogo e la fiducia reciproca tra apicoltori e veterinari.

Chi ha titolo per essere considerato guida autorevole, come Socrate, affermava “dura lex, sed lex”, ciò vale anche per noi. Legge, per quanto dura (ed iniqua), in quanto legge, va rispettata.  Questo, però, non significa rinunciare all’azione della rappresentanza per provare a cambiarla la legge, magari unendo tutte le forze associative nazionali che, almeno all’apparenza, su questa partita, mostrano una sostanziale unità di intenti.

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